Voce derivante da Protocollo
Prot. n. 0011142 del 22/06/2024
– DISSEMINAZIONE_INIZIALE_-_PIANO_ESTATE_signed.pdf
Articolo 34, comma 1 e 2 – Trasparenza degli oneri informativi
1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all’articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
Note
Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla P.A.
Categoria: Oneri informativi per cittadini e imprese
Articolo 34, comma 1 e 2 – Trasparenza degli oneri informativi
1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all’articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
Note
Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla P.A.
Invito centri sportivi disponibilità attivazione progetto “Sport Edu Lab” – PIANO ESTATE – CUP B34D24001560007“
Voce derivante da Protocollo
Prot. n. 0011140 del 22/06/2024
– Invito_centri_sportivi_disponibilita_attivazione_progetto_SPORT_EDU_LAB1_signed.pdf
DISSEMINAZIONE INIZIALE – PNRR – INVESTIMENTO 3.1: NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI. AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M. N. 65/2023). CODICE DI PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P-32674 TITOLO PROGETTO: #COUNTING ON STEM# CUP: B34D23005620006
Voce derivante da Protocollo
Prot. n. 0011038 del 19/06/2024
– DISSEMINAZIONE_INIZIALE_-_STEM_signed.pdf